DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE
da "SPORT IN REGOLA - Regolamenti nazionali dell'attività sportiva"
CALCIO A 7
Art. 10 - Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società
Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva, che non potrà più entrare in campo; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.
Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l’arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali.
Esclusivamente per le categorie “Ragazzi” e “Allievi”, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purchè non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. Lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato.